PROPOSTO UN EMENDAMENTO AL DECRETO BALDUZZI SULLE MNC DAI SENATORI BOSONE E SACCOMANNO
Cari Colleghi, vi giro una comunicazione del Dott. Giovanardi, Presidente della FISA con l’emendamento proposto dai Senatori Bosone e Saccomanno al DDL Balduzzi in tema di MNC.
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione delle medicine non convenzionali)
1. La Repubblica italiana, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione, riconosce il pluralismo e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell’individuo; tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri operatori di cui alla presente legge, all’interno ai un rapporto consensuale e informato con il paziente.
2. La Repubblica italiana riconosce l’esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali, esclusivamente esercitate da laureati in medicina e chirurgia, da laureati in odontoiatria, da laureati in veterinaria e da laureati in farmacia, ciascuno per la propria competenza, in modalità integrata con la biomedicina secondo la visione della medicina centrata sulla persona.
3. Le medicine non convenzionali (MNC) riconosciute ai sensi del presente articolo, comprendono i seguenti indirizzi terapeutici;
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) medicina omeopatica e discipline affini.
4. Ai medici, farmacisti, odontoiatri e veterinari che praticano le discipline mediche di cui al comma 3 è consentito di definire pubblicamente la loro qualificazione professionale di esperto nelle discipline in oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. Presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e gli Ordini dei medici veterinari e dei farmacisti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il registro degli esperti nelle MNC, articolato per sezioni secondo le discipline indicate al comma 3.
6. La qualifica di esperto nelle MNC è riservata a coloro che siano iscritti nel registro di cui al comma 5.
7. Possono iscriversi al registro di cui al comma 5 soltanto i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in medicina veterinaria, i laureati in odontoiatria e i laureati in farmacia in possesso del diploma di esperto in una o più delle MNC, rilasciato dalle università degli studi statali e non statali o da enti privati di formazione nelle MNC accreditati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dei commi da 18 a 23.
8. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i requisiti accreditamento delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti privati di fondazione delle MNC che ne fanno richiesta, attenendosi ai seguenti criteri:
a) possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione, costituiti con competenze curriculari specifiche nelle discipline di cui al comma 3, e che, alla data della richiesta, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno cinque anni in Italia;
b) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione delle MNC, che richiedono l’accreditamento devono produrre idonea documentazione che attesti lo svolgimento, a partire dal momento della loro fondazione, di attività di formazione, informazione, divulgazione, ricerca scientifica e clinica nella disciplina di riferimento e devono produrre i curricula degli associati;
c) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione della MNC, che richiedono l’accreditamento devono annualmente dichiarare e comprovare la non sussistenza di condizioni di conflitto di interessi nello svolgimento della loro attività;
d) le associazioni e le società scientifiche di MNC, che richiedono l’accreditamento devono essere legalmente registrate quali enti senza scopo di lucro ed essere enti di chiara fama.
9. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della salute, accredita le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione di ciascuna delle discipline indicate al comma 3, coerentemente con i criteri direttivi di cui al comma 11, sono accreditate nuove associazioni, società scientifiche ed enti privati di formazione delle MNC, entro tre mesi dall’espressione del parere previsto dal comma 16, lettera a).
10. Il Ministero della salute sottopone a revisione triennale l’accreditamento delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti privati di formazione delle MNC, che abbiano ottenuto delle società scientifiche, e degli enti privati di formazione delle MNC, che abbiano ottenuto l’accreditamento. L’accreditamento può essere revocata qualora venga a mancare uno dei requisiti di cui al comma 8.
11. È istitutita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione permanente per le MNC, di seguito denominata ”Commissione permanente”.
12. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) un medico esperto in agopuntura con competenze curriculari specifiche e con
esercizio almeno decennale nella disciplina;
b) un medico esperto in fitoterapia con competenze curricurali specifiche e con
esercizio almeno decennale nella disciplina;
c) un medico esperto in medicina omeopatica con competenze curricurali
specifiche e con esercizio almeno decennale nella disciplina;
d) un veterinario con competenze curricurali specifiche nelle MNC in medicina
veterinaria e con esercizio almeno decennale nella disciplina;
e) un membro designato dal tribunale dei diritti del malato;
f) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
g) due membri designati, per competenze curriculari specifiche nelle MNC, dalla
Fondazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
(FNOMCeO), rispettivamente uno per l’area medica e uno per l’area
odotoiatrica; tali membri non possono essere presidenti di Ordini provinciali;
h) un membro designato, per competenze curricolari specifiche nelle MNC,
della Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari (FNOVI); tale
membro non può essere presidente di Ordine;
i) un membro designato, per competenze curriculari specifiche nelle MNC, della
Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti; tale membro non può
essere presidente di Ordine;
l) Un membro esperto designato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
13. I membri della Commissione permanente di cui al comma 12 sono nomitati su indicazione delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC, accreditate ai sensi del comma 8.
14. La Commissione permanente dura in carica cinque anni e i componenti di cui al comma 12 possono essere confermati una sola volta.
15. L’attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
16. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere sul riconoscimento dei titoli di studio equipollenti nelle discipline di cui al comma 3 conseguiti nei Paesi membri dell’Unione europea e nei Paesi terzi;
b) esprime parere vincolante sull’accreditamento delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti privati di formazione delle MNC, ai sensi del comma 9;
c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche con convenzionali nell’ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
d) promuove l’integrazione delle discipline non convenzionali all’interno del Servizio sanitario nazionale (SSN) e ne promuove la corretta divulgazione nell’ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
e) promuove, nell’ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche alla fine del riconoscimento e dell’equiparazione di nuove discipline alle MNC oggetto del presente articolo;
f) trasmette ogni anno al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte.
17. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.
18. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove l’istituzione di corsi post-laurea nelle MNC previste dal presente articolo, in conformità ai criteri di cui al comma 6 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
19. Le università degli studi, statali e non statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle loro risorse finanziarie, e gli enti privati di formazione accreditati ai sensi del comma 8 e autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono istituire corsi specifici di formazione per il rilascio del diploma di esperto in una o più delle MNC.
20. Ai fini dell’attività didattica di cui ai commi 18, 19, 20, 21, 22 e 236 le università degli studi, statali e non statali, si avvalgono di docenti iscritti ai registri di cui al comma 5, ovvero di enti privati di formazione accreditati ai sensi del comma 8.
21. Gli enti privati di formazione accreditati ai sensi del comma 8 possono istituire o attivare corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto in una o più delle MNC, purché attestino, attraverso idonea documentazione:
a) i curricula di ciascun docente ”titolare” che deve avere svolto attività didattica
continuativa per almeno dieci anni nella singola disciplina;
b) un numero meno minimo di dieci docenti;
c) la disponibilità di spazi e attrezzature idonee all’attività didattica di cui al
comma 22 conformi alla normativa vigente in termini di igiene, sicurezza e
agibilità, attestati dalle autorità territoriali competenti;
d) l’attività svolta e la conformità della stessa ai princìpi di cui al comma
successivo.
22. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:
a) le materie e il programma di insegnamento del corso di esperto in una o più delle MNC. Il percorso formativo post-laurea per conseguire il titolo di esperto in MNC deve esser di durata almeno triennale per ogni singola disciplina, per un totale complessivo di almeno 350 ore teoriche (frontale, formazione a distanza, e-learning) e di almeno 100 ore di pratica clinica supervisionata e certificata;
b) i criteri e le modalità per l’autorizzazione delle università, statali e non statali, e
degli enti privati di formazione al rilascio del diploma di esperto in una o più
delle MNC;
c) le disposizioni per la tutela di un registro dei docenti;
d) le disposizioni per la tenuta di un registro degli istituti di formazione
riconosciuti.
23. La formazione della salute nomina un competente medico con competenze specifiche curriculari nelle MNC rispettivamente: nel Consiglio superiore di sanità, nel Comitato nazionale per la bioetica, nella Commissione unica del farmaco e nella Commissione nazionale per la formazione continua in medicina (ECM), di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».