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Consenso informato ed omeopatia

Il Tribunale di Pavia (sentenza 885/11 del 30/12/2011) ha condannato un medico omeopata a risarcire una paziente con circa 210mila euro. Il paziente che apertamente sceglie di rivolgersi alla medicina omeopatica, dopo aver affrontato dei trattamenti convenzionali, fa una vera e propria scelta, anche se, come accertato nel giudizio ,  i trattamenti tradizionali proposti non avevano avuto efficacia.
Il paziente vuole un diverso approccio medico e liberamente sceglie le modalità operative della medicina omeopatica.
Perché possa fare questa scelta in modo consapevole è necessario che sia adeguatamente informato sulle modalità di procedere della medicina omeopatica, come iter  diagnostico  e terapeutico adottato.
Davanti al giudice, spetterà al medico omeopata l’onere di provare di aver informato adeguatamente.
Se la terapia applicata è inefficace, ma soprattutto potenzialmente dannosa, il medico omeopata deve interrompere il trattamento “alternativo” e avvisare il paziente della necessità di effettuare indagini diagnostiche specialistiche e di ricorrere alla medicina tradizionale.
Anche in questo caso, in giudizio, spetterà al medico omeopata l’onere di provare di aver adeguatamente informato.

Commento:
Tutti i medici devono adeguatamente informare i loro pazienti; si ribadisce che il medico deve provare il fatto, in giudizio, e pertanto deve produrre adeguata documentazione, leggi consenso informato, firmato dal paziente.
Non entriamo nel merito dell’omeopatia; in ogni caso e, tanto più, se proponiamo prestazioni di medicina non convenzionale ( ma potremo dire lo stesso per la posturologia, medicina manuale ortopedica, fitoterapia, ecc), dobbiamo essere pronti a fornire quanto ribadito nella sentenza ed eventualmente consigliare altre prestazioni più idonee per il nostro paziente, compresi ulteriori approfondimenti diagnostici.
Dalle nostre parti si dice: “Mettersi dalla parte del formenton” (della ragione ).
NB nel sito dell’AIRAS c’è copia del consenso informato per gli agopuntori

A cura di: Paolo Fusaro

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